Lo Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita a tempo indeterminato l’Associazione FEOLI (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata). L’Associazione ha sede legale in Roma, via del Bardellò 14. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire l’istituzione di altri uffici o delegazioni sia in Italia che all’Estero.
FEOLI comprende tutte le aziende che, in una logica industriale integrata, svolgono attività di ricevimento, di deposito, di movimentazione, di manipolazione, di distribuzione e consegna delle merci per conto terzi, ovvero attività di e-commerce e di e-business, relative ai settori di cui sopra.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro, e si pone l’obiettivo generale di promuovere e tutelare sia in Italia sia all’estero l’efficacia e la qualità delle imprese aderenti, nonché l’immagine del sistema logistico nazionale.

ART. 3 – SOCI

L’adesione a FEOLI è libera e volontaria. Possono essere associate le Imprese, nonché le Rappresentanze o Organizzazioni che abbiano al loro interno Imprese, che:

  1. siano autorizzati all’esercizio di magazzini generali a norma di legge;
  2. esercitino l’industria del freddo e attività affini;
  3. siano concessionari a norma del R.D. 17/3/1938 n. 728, di depositi franchi;
  4. gestiscano silos e depositi di qualsiasi genere in zona portuale;
  5. operino in regime di magazzino fiduciario bancario o doganale per conto terzi;
  6. gestiscano centri di raccolta e depositi per conto terzi;
  7. gestiscano interporti, autoporti, centri intermodali, terminal portuali, interportuali e aeroportuali;
  8. gestiscano un insieme di operazioni riguardanti la movimentazione delle merci dal produttore al consumatore con sistemi logistici avanzati, incluse operazioni di trasformazione, assemblaggio, ecc. in modo tecnologicamente organizzato e attività di e-commerce ed e-business, il cui contenuto prevalente è relativo ad attività logistiche.
È ammessa l’adesione in qualità di Soci di studi professionali, persone fisiche o giuridiche, imprese collegate al settore, che, pur non possedendo i requisiti di cui al comma precedente, abbiano comunque interesse alle attività dell’Associazione.

Art. 4 – DOMANDE DI ISCRIZIONE

La qualità di associato si può acquisire su domanda di adesione della singola azienda o organizzazione o rappresentanza di imprese, oppure su domanda di adesione presentata da raggruppamenti di categoria già costituiti, per tutte le singole sue aderenti.
La presentazione della domanda di adesione comporta automaticamente l’accettazione di questo Statuto e dei regolamenti associativi.
L’accettazione delle domande di adesione compete al Presidente, sentito il parere del Direttore Generale, che può accoglierle o proporne al Consiglio Direttivo il rigetto. La decisione del Consiglio Direttivo deve essere motivata.

Art. 5 – DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI E DIRITTI DEI SOCI

La qualità di associato si acquisisce a decorrere dal momento in cui la relativa domanda viene accolta, e si conserva per il periodo minimo dell’anno in corso e dei due successivi anni solari.
Il Socio ammesso dovrà versare, entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda, l’intera quota di ammissione e il contributo annuale calcolato pro-quota sui mesi residui dell’anno solare a far data dal momento della domanda di ammissione.
Il rapporto associativo del singolo associato si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia presentata dichiarazione di recesso per lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso.
La qualifica di socio dà il diritto di partecipare all’attività statutaria e di avvalersi di tutte le prestazioni dell’Associazione, sempre che il Socio sia in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 6 – DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

La qualità di Socio si perde: per dimissioni; per cambiamento di attività (qualora la nuova attività non rientri in quelle previste dall’articolo 3); per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze agli obblighi che derivano all’Associato dalla Legge, dallo Statuto o per il verificarsi di situazioni incompatibili con l’interesse dell’Associazione. Le decisioni del Consiglio Direttivo producono effetto trenta giorni dopo la loro comunicazione all’interessato. Contro di esse è ammesso ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato; in caso di ricorso gli effetti decorrono dalla data di decisione del Collegio dei Probiviri che dovranno comunque pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.
L’Associato che per qualsiasi motivo perde tale qualità, non ha alcun diritto sul fondo comune e deve comunque versare i contributi fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
La qualifica di Socio non è trasmissibile, salvo nel caso di acquisizione ed incorporazione.

Art 7 – OBBLIGHI DEI SOCI

Gli Associati sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti associativi, nonché delle deliberazioni che in base allo Statuto stesso saranno adottate dai competenti organi.

Art. 8 – CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ciascun Associato deve versare, nella misura e secondo le modalità fissate dall’Assemblea Generale dei Soci: la quota di ammissione; i contributi annuali; gli eventuali contributi straordinari finalizzati.
Gli Associati rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti di quanto dovuto all’Associazione per quota di ammissione e contributi. La quota di ammissione e i contributi associativi non sono comunque trasmissibili né rivalutabili.

Art. 9 – ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • I Vicepresidenti;
  • Il Direttore Generale;
  • Il Tesoriere;
  • Il Collegio dei Revisori Contabili;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – ASSEMBLEA

All’Assemblea partecipano i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Possono intervenire all’Assemblea, sia in proprio sia come portatori di deleghe i legali rappresentanti delle Aziende o persone da essi delegate. I Soci sono vincolati dalle deliberazioni assunte nel rispetto della legge e dal presente Statuto.

Art. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione.
Sarà convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da tanti Associati – purché in regola con le contribuzioni – che rappresentino almeno un terzo del numero dei soci o del totale dei contributi associativi. Potrà altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno.

Art. 12 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le convocazioni dell’Assemblea avvengono mediante avviso scritto a mezzo raccomandata, messaggio fax o posta elettronica certificata da spedirsi ai singoli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; per motivi d’urgenza, tale termine può essere ridotto a otto giorni.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione, ove la prima andasse deserta, nonché delle materie da trattare. La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima e almeno un’ora dopo la prima, ma non oltre trenta giorni da questa.

Art. 13 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessario che siano presenti tanti soci in regola con il versamento dei contributi associativi che dispongano di almeno la metà dei voti complessivamente spettanti agli Associati.
In seconda convocazione le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Art. 14 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, nell’ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, da un altro Vice Presidente o, in subordine, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo presente. Le delibere si prendono a maggioranza di voti. Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell’Assemblea. Ugualmente a tal fine è considerato presente chi si assenta durante il corso dell’Assemblea.

Art. 15 – DELEGHE

Gli Associati possono farsi rappresentare da altro associato in regola con il pagamento dei contributi associativi. La delega della rappresentanza deve essere conferita per iscritto, per singola Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione e con specifica indicazione del nome del delegato. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di tre Associati.

Art 16 – POTERI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale:

  1. delibera sui problemi e sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta;
  2. procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo in numero non superiore ad un quinto più uno del numero totale delle associate;
  3. elegge il Collegio dei Revisori Contabili (3 membri effettivi e 2 supplenti);
  4. elegge il Collegio dei Probiviri (3 membri effettivi ed uno supplente);
  5. discute e delibera sulle relazioni e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
  6. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
  7. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, alla sua approvazione. I Presidenti dei Collegi dei Revisori Contabili e dei Probiviri sono nominati direttamente dai componenti dei Collegi stessi al loro interno.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario di Assemblea e dagli eventuali scrutatori.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da cinque membri nominati dai Soci, con presentazione scritta inviata a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica certificata al Presidente dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’Assemblea che deve provvedere alla nomina. Nessun Associato può designare più di un candidato. I Consiglieri nominati dall’Assemblea durano in carica due anni e possono essere rieletti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, fra quelli eletti dall’Assemblea, il Consiglio provvede a sostituirli.
I Consiglieri così nominati restano in carica due anni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all’anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, o un terzo dei suoi membri o il Comitato di Presidenza. La convocazione avviene per lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, da inviarsi almeno 10 giorni prima. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, fax o posta elettronica certificata da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima.
Decadono dalla carica i Consiglieri: che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive; che siano designati da Aziende dimissionarie o escluse; che si siano resi responsabili di gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti associativi; che siano designati da Aziende in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.
Alle sedute del Consiglio Direttivo intervengono i Revisori Contabili.

ART. 18 – VALIDITÀ DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità delle delibere del Consiglio, occorre la maggioranza dei suoi componenti. delle sue delibere è sufficiente la presenza di un terzo dei membri in carica. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elabora l’indirizzo strategico e le linee di azione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno un presidente e uno o più vicepresidenti.
Il Consiglio Direttivo:

  1. esegue le delibere dell’Assemblea;
  2. può delegare a singoli Consiglieri o a Commissioni da esso nominate specifici compiti;
  3. assume l’iniziativa di studi che ritenga utili per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
  4. predispone ed approva i progetti di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
  5. delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;
  6. delibera sull’adesione dell’Associazione ad organizzazioni, enti, comitati, in Italia e all’Estero;
  7. nomina e revoca il Direttore Generale dell’Associazione;
  8. delibera sulle domande di adesione dell’Associazione;
  9. delibera su ogni altro oggetto sottopostogli dal Presidente;
  10. approva i Regolamenti interni.

Art. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di mancanza p impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il vicepresidente o il vicepresidente più anziani.

Art. 21 – VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono operativamente responsabili delle aree di competenza, di volta in volta definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

L’Assemblea nomina tre Revisori Contabili e due Supplenti; essi durano in carica due anni, non possono essere revocati se non per giusta causa e sono rieleggibili.
I Revisori Contabili hanno il compito di controllare che gli organi dell’Associazione operino in conformità con la legge e con le disposizioni del presente Statuto e debbono altresì esercitare il controllo contabile dell’attività dell’Associazione.
I Revisori Contabili partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e debbono presentare all’Assemblea che approva i bilanci una relazione sull’attività dell’Associazione e sulle rilevazioni e valutazioni contenute nel progetto di bilancio.
I Revisori possono svolgere le funzioni loro assegnate anche individualmente.

Art 23 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea nomina tre Probiviri ed uno supplente; essi durano in carica due anni, non sono revocabili se non per giusta causa e sono rieleggibili.
I Probiviri hanno la funzione di esaminare e risolvere tutte le eventuali controversie fra i singoli Associati, con facoltà di emettere lodi inappellabili.
I Probiviri giudicano altresì su tutte le questioni relative all’interpretazione ed esecuzione delle norme dello Statuto, nonché su tutte le questioni di decadenza delle cariche associative, per gravi motivi.
Il giudizio dei Probiviri in tutte queste materie potrà essere richiesto da singoli organi dell’Associazione, o da ogni singolo Associato.

Art. 24 – DELIBERE DI URGENZA

In caso di urgenza il Presidente può compiere gli atti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica entro il più breve tempo da parte dell’organo competente.

Art. 25 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:
11. provvede all’esecuzione delle delibere degli Organi dell’Associazione;
12. provvede all’organizzazione ed alla direzione dell’attività degli Uffici dell’Associazione;
13. è responsabile della direzione e della gestione diretta del personale dipendente, ivi compresi assunzioni e licenziamenti, previa comunicazione al Presidente, ed in armonia con i programmi strutturali e con gli obiettivi definiti dal Consiglio Direttivo;
14. partecipa al Consiglio direttivo e alle riunioni degli organi sociali con funzioni;
15. presiede la Commissione Sindacale.

ART. 26 – AMMINISTRAZIONE E FONDO COMUNE

L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario Generale, predispone un bilancio consuntivo dell’esercizio ed un bilancio preventivo, seguendo le norme di competenza e quelle delle Società per Azioni.
Il progetto di bilancio e le relazioni dei Revisori contabili, predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo devono essere inviati al domicilio degli Associati almeno 15 giorni prima dell’adunanza dell’Assemblea che deve discuterli ed approvarli definitivamente.
Il fondo comune deve essere costituito unicamente dalle eccedenze attive delle gestioni annuali.
Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 27 – TESORIERE

All’amministrazione del fondo comune provvede il Tesoriere, che viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e del Direttore Generale tra i soci dell’associazione. Il Tesoriere provvede anche alla gestione economica dell’Associazione, provvedendo alle uscite e ai pagamenti necessari alle finalità di essa così come deliberate dal Direttore Generale, all’incasso delle quote sociali e di ogni altra entrata dell’associazione.

ART 28 – CARICHE SOCIALI

Le cariche statutarie sono di norma a titolo gratuito, salvo che il Consiglio Direttivo non disponga diversamente. Per l’attività svolta nell’ambito delle cariche statuarie, il Consiglio Direttivo può comunque stabilire rimborsi spese.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione potrà essere sciolta per delibera dell’Assemblea Generale, presa con la maggioranza di tre quarti dei voti degli iscritti all’Associazione.
L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad associazioni aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 30 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modificazioni sono deliberate da un’Assemblea in cui sia presente la maggioranza assoluta, in termini numerici o, in subordine, di partecipazione contributiva, delle associate. Le modifiche devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.

Art. 31 – NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile che disciplinano le Associazioni non riconosciute.